Blocco perequazione automatica anni 2012 e 2013 (aggiornamento)

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito dell’Associazione www.pensionatisanpaolo.org ed inviata via mail a tutti gli Iscritti – titolari di un indirizzo di posta elettronica – ed allegata a “La Circolare” del prossimo mese di luglio.

Il blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013, (vds. D.L. n. 201 del  6 dicembre 2011, convertito nella  legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha interessato tutti i Pensionati il cui trattamento pensionistico mensile fosse superiore a tre volte il minimo, (€ 1.405,05 lordi per il 2012 ed € 1.443 lordi per l’anno 2013). Pertanto  tale comunicazione non riguarda coloro i quali sono stati percettori di un trattamento pensionistico nei limiti sopra indicati, ovvero pari o inferiore agli importi sopra indicati.

Ricordiamo che la perequazione stabilita per l’anno 2012 era del 2,70% e per l’anno 2013 del 3%.


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Con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma di legge  sopra richiamata.  La sentenza è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 136 della Costituzione e qualunque decreto finalizzato  a vanificare o a correggere la sentenza della Corte sarebbe illegittimo e potrebbe essere impugnato davanti alla stessa Corte Costituzionale.

Di conseguenza l’INPS (e la Cassa di Previdenza se esiste quota integrativa) avrebbero dovuto provvedere inderogabilmente ad aumentare la pensione mensile e pagare gli arretrati maggiorati degli interessi legali.

Il Governo, con decreto  legge n. 65 del 21 maggio 2015, ha modificato il <u>comma 25</u> della legge 214/2011 introducendo alcune variazioni che prevedono il riconoscimento della perequazione per gli anni in discorso nelle seguenti misure:

  • del 100% (invariato) per i trattamenti  complessivamente fino a tre volte il minimo (€ 1.405.05);
  • del 40% per i trattamenti  da tre volte a 4 volte il minimo (€ 1.873,40);
  • del 20% per i trattamenti  da quattro volte a 5 volte il minimo (€ 2.341,75);
  • del 10% per i trattamenti  da cinque volte a 6 volte il minimo (€ 2.810,10);
  • nulla è riconosciuto per i trattamenti superiori a sei volte il minimo.

Ha quindi inserito il comma 25 bis nel quale viene precisato che la rivalutazione automatica, relativa agli anni 2012 e 2013, così come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

  • negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20%
  • a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50%.

Le somme arretrate dovute ai sensi del medesimo decreto sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

Il suddetto decreto  deve ancora essere convertito in legge ed il termine per la conversione scade il 21 luglio.

 

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Tuttavia, a parere del nostro Consulente Legale organico,  il decreto è da ritenersi illegittimo per cui,  pur dovendo attenderne la conversione in legge, sarà quasi  sicuramente oggetto di impugnazione di fronte al Giudice ordinario.

Nell’attesa della conversione in legge del decreto,  è opportuno che i Pensionati, con trattamento pensionistico superiore a tre volte il minimo, procedano a tutelarsi rispetto ai limiti di legge della prescrizione (5 anni di norma ma potrebbe applicarsi la decadenza triennale per la quota INPS – ed   in questo caso il termine di prescrizione  decorrerebbe dal 36° mese precedente la data d’inoltro della lettera), inviando, con raccomandata AR, una lettera di richiesta a ciascuno  degli Enti interessati (INPS – in base al criterio della residenza del Pensionato, Cassa di Previdenza, Banca quale coobbligata) come da testo in allegato.

Ogni azione successiva sarà subordinata a quanto emergerà dalla conversione in legge del decreto ma, fin da ora, va tenuto presente che non esiste in Italia una class action “americana”, che varrebbe anche per i non ricorrenti. Per problematiche di tipo previdenziale si possono  ipotizzare solo ricorsi individuali o collettivi,  i cui esiti sono limitati ai soli ricorrenti. I  ricorsi vanno presentati presso il Tribunale competente per ciascuna sede INPS.

Per eventuali approfondimenti fare riferimento al sito dell’Associazione, individuando il link dello Studio avv. Iacoviello.

Nonostante il prossimo periodo estivo sarà, comunque, nostra cura provvedere a tenere tempestivamente informati gli Iscritti aggiornando tempo per tempo il sito dell’Associazione, a fronte di ogni novità in merito.

Cordiali saluti.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SANPAOLO
Il Presidente

 

in calce il  testo di lettera  da inviare:

  • alla sede INPS competente in base alla residenza del Pensionato
  • Alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino – Piazza San Carlo 156 - 10121 TORINO
  • alla BANCA INTESA SANPAOLO SPA – P.za  San Carlo 156  - 10121  TORINO

 

TESTO DELLA LETTERA:

 

Spett. Banca INTESA SANPAOLO SPA
Piazza San Carlo, 156
10121 TORINO

 

Spett. Cassa di Previdenza per Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino
P.za San Carlo, 156
10121 TORINO

 

Spett. INPS
(sede del luogo di residenza)

 

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RACCOMANDATA A.R

L’ esponente è titolare di trattamento pensionistico relativo ad ex Enti Pubblici Creditizi, regolato dal Decr. Leg.vo 357/90.

Il suddetto trattamento fino al 31 dicembre 2012 è stato articolato in due quote, entrambe erogate dalla Banca, in forza dell’ art. 6 del Decr. Leg.vo 357/90 e della Convenzione stipulata fra l’ INPS e i relativi Fondi in data 15 febbraio ’99. Tale Gestione Speciale è stata poi soppressa con D.M. 12 dicembre 2012 (G.U. 10/5/13 n. 108).

Per la quota a carico della Gestione Speciale INPS alla obbligazione della Banca si aggiunge ovviamente la responsabilità solidale dell’ INPS, atteso che la Banca pagava “per conto dell'I.N.P.S.” (art. 1, comma 1, della citata Convenzione).

La quota integrativa è invece attualmente a carico di codesto Fondo, le cui obbligazioni sono comunque solidalmente garantite dalla Banca.

Il trattamento pensionistico complessivo dell’ esponente era di importo superiore nel 2012 ad Euro € 1.405,05 lordi e nel 2013 ad € 1.443.00), e quindi ha subito il blocco della perequazione automatica in forza del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25.

La suddetta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la nota sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale.

A seguito della sentenza suddetta il Governo ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65, che ha ridotto enormemente e spesso addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti.

Il suddetto Decreto Legge è manifestamente illegittimo per violazione della sentenza n. 70/2015 della Corte, e comunque è in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: art. 136 (efficacia delle sentenze della Corte), art. 36 (diritto alla giusta retribuzione), e art. 38 (diritto alla adeguatezza della pensione), cui va aggiunto, per la sola quota integrativa, l’ art. 47 (tutela del risparmio).

In ogni caso il Decreto Legge è del tutto estraneo ed inapplicabile rispetto ai diritti dei pensionati relativi alla pensione integrativa, essendo stato emanato dichiaratamente “nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica”, e quindi per la sola tutela del bilancio pubblico e non certo di quello privato.

Si invita quindi formalmente l’ INPS (in solido con la Banca) a:

  1. Ripristinare sulla pensione mensile dell’esponente la perequazione illegittimamente bloccata per gli anni 2012 e 2013;
  2. Restituire gli arretrati dalle singole scadenze, maggiorati degli interessi legali.

Si invita inoltre la Banca ed il Fondo Pensioni, in solido fra loro, a provvedere allo stesso modo sulla pensione integrativa, tenendo presente in ogni caso la estraneità del D.L. 65/15, ed aggiungendo altresì, oltre agli interessi legali, la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

Infine si evidenzia la assoluta irrilevanza delle decisioni che vorrà assumere il Casellario Centrale delle Pensioni istituito presso l’ INPS (che notoriamente è sfornito di poteri autoritativi), poiché la determinazione dell’ indice base della perequazione è demandata dalla legge solo all’apposito Decreto Ministeriale annuale, che è stato già emanato in via definitiva per gli anni in questione 2012 (D.M. 26.11.12) e 2013 (D.M. 29.11.13).

Con l’ occasione l’ esponente richiede altresì il pagamento della perequazione non erogata nel 2008 e nel 2014 per la pensione integrativa, poiché i blocchi della perequazione non sono estensibili alla previdenza complementare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale (artt. 36, 38 e 47 della Costituzione).

La presente vale ad ogni effetto di legge, anche ai fini della domanda amministrativa all’INPS, peraltro da ritenersi non necessaria poiché in questo caso non vi è da integrare la documentazione personale, ma occorre solo sollecitare il ricalcolo di quanto già erogato (Cass. 20892/07, nonché Cass. Sezioni Unite 18 luglio 1996 n. 6491).

In ogni caso la presente vale ai fini interruttivi della prescrizione nei confronti di tutte le parti obbligate, ciascuna per quanto di sua competenza.

In difetto di pagamento si dovrà provvedere nei termini di legge.

Distinti saluti

 

Cognome e nome ______________________________________________________________

matr. pens. INPS ___________       matr. pens. Cassa Previdenza identificativo cid__________

Nato/a il: ____/____/______ a: ___________________________________ prov. ___________

Codice fiscale_________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Comune di residenza _______________________ cap________   prov. __________________

Tel._______________________________              Cell._______________________________

e-mail: ___________________________________

 

Data ______________________________

 

Firma ____________________________________