Precisazioni su conguagli fiscali inps

Premettendo un doveroso apprezzamento e ringraziamento alla Collega che ha ottenuto, con non poche difficoltà, un parere da una impiegata dell’INPS che possiamo definire chiarificatore, che conferma l’ipotesi formulata dall’Associazione Pensionati  (vds. LA CIRCOLARE aprile 2017), giova fare un po’ di cronistoria sulla Cassa di Previdenza per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, onde stabilire alcuni punti fermi.

La Cassa di Previdenza venne istituita quale regime di base ai sensi dell’art. 15 della Legge 20 febbraio 1958, n. 55 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 18 agosto 1962.  La medesima assunse di fatto la forma di  Ente esonerativo, rispetto all’INPS, per la copertura previdenziale dei Dipendenti dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

In sostanza il datore di lavoro ed i dipendenti erano “esonerati” dal versare i contributi di legge all’INPS  e la Cassa di Previdenza, con i contributi medesimi opportunamente gestiti, si faceva carico di corrispondere il trattamento pensionistico agli iscritti alla Cassa medesima.

In quanto Ente terzo, rispetto agli altri Istituti Previdenziali (INPS, INPDAP, ecc.) la corresponsione della pensione  veniva “assimilata a reddito da lavoro dipendente”.  E così è stato ed è tuttora.

Con decorrenza 1° gennaio 1991, a seguito della Legge Amato n. 357 del 1990, tutti gli Iscritti alla Cassa di Previdenza sono passati in carico all’INPS e la Cassa di Previdenza ha cambiato la sua natura: da fondo “esonerativo” è diventato “fondo integrativo”. Il patrimonio accumulato negli anni dalla Cassa è rimasto alla medesima,  a copertura del trattamento di miglior favore previsto dalla Cassa di Previdenza per i propri iscritti.

In base alla succitata legge venne istituita presso l’INPS una gestione speciale  scadente al 31 dicembre 2010, <u>ma in realtà prorogata fino a tutto il 31 dicembre 2012</u>. In base a tale gestione, disciplinata da un’apposita convenzione fra i due Enti, l’INPS si è fatto carico di pagare la quota di pensione attribuibile ad ogni soggetto pensionato  - conteggiata in base ai propri criteri- e la Banca ha provveduto a versare presso l’INPS i contributi dovuti per il Personale in servizio. Nel contempo, attingendo al proprio patrimonio la Cassa ha provveduto ad integrare il trattamento pensionistico, conteggiato sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto della Cassa stessa, quasi sempre migliori, anche se ci sono trattamenti corrisposti dall’INPS che sono invece più favorevoli al pensionato  (alcune centinaia di posizioni).

Ora è bene ricordare che fino a tutto il 31 dicembre 2012 la Cassa di Previdenza ha provveduto a riconoscere interamente la pensione (quota INPS + quota integrativa) con un unico cedolino mensile. Ma non solo, la Banca ha anche svolto il ruolo di sostituto d’imposta, tant’è che la dichiarazione annuale dei redditi veniva inoltrata alla Banca stessa. Il reddito così integralmente corrisposto veniva indicato quale “reddito assimilato a reddito da lavoro dipendente”  e  nessuna anomalia è mai emersa.

Con una procedura avviata a partire dal 1° gennaio 2013,  l’INPS al primo giorno lavorativo del mese accredita la propria quota e la Cassa accredita all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese l’eventuale quota integrativa. Ne consegue che vengono emessi due CUD (ora Certificazione Unica),  (uno per Ente) che riportano la codifica del reddito in modo difforme.  Per l’INPS si tratta di “reddito da pensione” mentre per la Cassa di Previdenza “reddito assimilato a lavoro dipendente”.

Tale diversa codifica determinata sul piano fiscale un trattamento differenziato. Infatti i redditi da pensione beneficiano di una detrazione d’imposta inferiore a quello da lavoro dipendente (vds. istruzioni su mod. 730)  che, per <u>l’anno 2016</u> evidenziano :

  • redditi da pensione detrazione per soggetti fino < 75 anni  € 1.783,00
  • redditi da pensione detrazione per soggetti > 75 anni  € 1.880,00
  • redditi da lavoro dipendente per tutti   € 1.880,00

La detrazione è comunque a scalare all’aumentare del reddito complessivo e si azzera per i redditi che raggiungono i 55.000 euro lordi annui.  (A titolo esemplificativo per una pensione di lordi 20000 euro annui per un pensionato con meno di 75 anni la detrazione è di 1085 euro. Per un reddito da lavoro dipendente la detrazione è di 1120 euro, differenza 35 euro).

Negli anni precedenti, dal 2013 al 2015, le differenze di detrazioni sono sempre state contenute fra un massimo di 155 euro ad un minimo di 100 circa.

A partire dall’anno 2017 la detrazione per redditi da pensione è fissa in euro 1880,00.

Ora venendo ai conguagli richiesti dall’INPS, peraltro non è la prima volta (vds. La Circolare di luglio 2016) è molto probabile che molte posizioni, originariamente beneficianti della detrazione per lavoro dipendente  applicata fino al 31 dicembre 2012 dalla Cassa, siano state riviste dall’INPS il quale, verificato che trattasi di redditi da pensione,  ha provveduto a recuperare quanto dovuto dai singoli percettori.

Le operazioni a debito di gennaio-febbraio, compensate con l’accredito di marzo sono state determinate da insignificanti variazioni di importi. Mentre il conguaglio a debito di maggio risulta definitivo.

Volendo appurare se i conguagli richiesti dall’INPS sono corretti è possibile farlo recuperando i dati riportati sui mod. CUD degli anni oggetto delle verifiche (presumibilmente dal 2013 al 2016).

Quale ultima considerazione si annota che comunque trattandosi di reddito da pensione è corretta la specifica pertinente  codifica anche se, tuttora, la Cassa continua ad attribuire il codice pertinente a redditi da lavoro dipendente e, utilizzando per la dichiarazione dei redditi il mod. 730 pre-compilato l’anomala codifica permane, tant’è che in presenza di quota integrativa corrisposta dalla Cassa, il reddito viene assimilato tutto quale da lavoro dipendente!

La presente nota sarà pubblicata su LA CIRCOLARE del prossimo mese di luglio 2017 a beneficio di tutti gli Iscritti che non dispongono di computer.


Pensioni INPS - conguagli fiscali

Si fa seguito a quanto pubblicato su LA CIRCOLARE - Aprile 2017 per informare che una solerte collega pensionata, è riuscita ad ottenere da un’esponente dell’INPS di Roma una nota esplicativa che fa chiarezza e conferma nella sostanza l’ipotesi già formulata su LA CIRCOLARE.

Se ne riproduce il testo:

 

Gent.ma sig. ra

riepilogo delle trattenute effettuate:

con i mesi di gennaio e febbraio 2017 sono state effettuate le trattenute Irpef a seguito ricalcolo delle detrazioni d’imposta applicate per l’anno 2016 da status di “reddito da lavoro dipendente” a reddito da pensione.

Con elaborazione successiva con il pagamento della rata di pensione di marzo 2017 l’importo trattenuto è stato restituito, identificabile con la dicitura “ credito Irpef da piattaforma fiscale”

Ulteriore elaborazione, con il mese di maggio le detrazioni vengono attribuite a reddito da pensione, determinando pertanto un debito Irpef contraddistinto con la dicitura “debito da piattaforma fiscale”.

La certificazione unica potrà riscontrare le detrazioni applicate sono quelle da “pensione”.

Cordiali saluti